Stabiliti nuovi obblighi da parte del Garante della Privacy per quanto riguarda categorie particolari di dati. Il provvedimento mira a riformulare, in chiave GDPR, la “autorizzazione generale” che risale al 2016 e che regolava il trattamento dei dati “sensibili”, oggi definiti “particolari”.
Il Garante regola i trattamenti dei dati personali relativi a:
Per quanto riguarda le prime 3 categorie di trattamenti, il Garante ne specifica l’ambito di applicazione, gli interessati ai quali i dati fanno riferimento, le finalità del trattamento e le specifiche prescrizioni. Più sostanziose invece le prescrizioni per le ultime due categorie di trattamento dei dati.
Nel caso di trattamento di dati personali effettuato con scopi di ricerca scientifica le prescrizioni riguardano: ambito di applicazione, tipologie di ricerche, consenso, modalità di trattamento, conservazione dei dati e dei campioni, custodia e sicurezza.
Nel secondo caso relativo al trattamento di dati genetici le prescrizioni del Garante della Privacy riguardano: definizioni chiave nell’ambito della genetica, prescrizioni specifiche, informazioni agli interessati, consulenza genetica e attività di informazione, consenso, comunicazione e diffusione dei dati, tutela della salute di un soggetto terzo, test presintomatici, trattamento dati genetici per lo svolgimento di investigazioni difensive ai sensi della legge 7 dicembre 2000 numero 397, trattamento dati genetici per finalità di ricongiungimento familiare e vincoli di consanguineità, trattamento dati genetici per finalità di ricerca scientifica e statistica.